In molti continuano a chiedersi se l’obbligo di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ricorra anche rispetto ai trasferimenti immobiliari che avvengono in sede d’asta. La risposta è semplice: “No”.
Il principale motivo risiede nel fatto che, sebbene anche le aste giudiziarie generino un trasferimento di un immobile, non è presenta alcuna negoziazione tra acquirente e venditore. Occorre infatti ricordare che l’obbligo di redazione dell’Attestato è sempre a carico del proprietario dell’immobile e la normativa di riferimento è impostata sul principio della vendita negoziale, ossia che prevede una negoziazione, una trattativa tra le parti.
Inoltre non avrebbe senso discutere circa eventuali sanzioni amministrative verso venditore e acquirente (ad esempio applicabili nel caso di mancata dichiarazione da parte dell’acquirente di aver ricevuto l’A.P.E. o del mancato obbligo del venditore di allegare l’A.P.E. al contratto) sempre perché non si può parlare di contratto fra parti, visto che il decreto di trasferimento dell’immobile è un atto unilaterale del Giudice, sul cui contenuto le parti non possono incidere.
Può però verificarsi una eventualità. In alcuni casi il Giudice, che eventualmente lo riterrà opportuno perché a beneficio della procedura, potrà stabilire che il perito stimatore da lui incaricato, doti l’immobile di Attestato di Prestazione Energetica ai fini di una più completa informazione.
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