ECOBONUS 110%: ECCO CIÒ CHE BISOGNA SAPERE!
Ultimamente sentiamo spesso parlare di ecobonus 110% o superbonus 110%, ma di cosa si tratta? A chi è destinato? Bene, hai cliccato il link giusto! Nelle prossime righe cercheremo di colmare alcune lacune inerenti questo argomento.
Di cosa si tratta?
Il bonus 110% non’è altro che un’agevolazione fiscale prevista dal famoso “Decreto Rilancio” (D.L. n° 34 del 19/05/2020 e successiva conversione in Legge n° 77 del 17/07/2020) che permette agli avente diritto, tramite l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione di spese avvenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, di effettuare interventi di miglioramento energetico o di adeguamenti antisismici a spese pari quasi a zero euro.
Chi ne ha diritto?
Come da D.L. suddetto le figure e/o enti che possono usufruire del bonus 110% sono le seguenti:
– fabbricati costituiti in condominio;
– persone fisiche ad esclusione dell’esercizio di impresa, arti e professioni su unità immobiliari;
– Istituti Autonomi Case Popolari ( IACP ) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Quali sono gli interventi che danno diritto al bonus?
Il testo citato nel Decreto Rilancio parla di interventi mirati all’ottenimento di un miglioramento energetico dell’immobile ed in particolare sono elencati i seguenti interventi, intesi come lavori trainanti:
• isolamento termico delle superfici opache a contatto diretto con l’esterno (Muratura perimetrale e Solai) che incidano in una percentuale maggiore del 25% della superficie massima esterna;
• interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il condizionamento e la fornitura di ACS (Acqua Calda Sanitaria) ad edificio unifamiliari e plurifamiliari;
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;
• adeguamenti antisismici, in cui la detrazione prevista dal sisma bonus sale al 110% per lavori da effettuare in zone sismiche e consistenti nel miglioramento del livello di sicurezza strutturale esistente;
Oltre ai lavori suddetti, rientra tra gli interventi previsti anche la sostituzione degli infissi, cosi come da “Art. 14 del Decreto Legge n°63 del 04/06/2013”, che deve essere effettuata in aggiunta ad uno o più dei lavori trainanti previsti dal Decreto Rilancio.
Vantaggi: la Cessione del credito
Abbiamo visto finora cos’è e chi ha diritto all’Ecobonus 110%, ma quali vantaggi traiamo oltre all’adeguare il nostro edificio agli standard energetici attuali? Beh, ovvio! Il fatto di farlo gratis (o quasi…) grazie alla “Cessione del Credito”. Vediamo di che si tratta!
Per “ Cessione del credito” s’intende un accordo nel quale un soggetto “A” cede il diritto di credito che ha con un soggetto “B” ad una parte terza “C”… No, non siamo tornati a studiare lettere ma c’è da ragionarci un po’ su.
I soggetti coinvolti sono tre:
A: è il “Cedente”, ovvero il creditore che cede il proprio diritto;
B: è il “Ceduto”, ovvero colui verso il quale il creditore (A) ha un debito;
C: è il “Cessionario”ovvero il soggetto beneficiario della cessione.
La “Cessione del Credito” può essere effettuata anche per il restauro delle facciate attraverso il “Bonus facciate” e per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Per poter procedere alla “Cessione del Credito”il soggetto creditore necessita, oltre agli adempimenti base previsti per l’ottenimento di quest’ultima, anche di un visto di conformità, di un’asseverazione tecnica e di un Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Il visto di conformità, relativo ai dati della documentazione, viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica degli atti ed attesta la sussistenza dei presupposti minimi che garantiscono l’accesso alla detrazione fiscale; l’asseverazione tecnica è redatta dal professionista abilitato a cui abbiamo affidato i lavori e certifica il rispetto dei requisiti minimi per gli interventi effettuati e la congruità delle spese in relazione ai lavori svolti; infine l’A.P.E., redatta anch’essa dal professionista abilitato, deve garantire, per ottenimento della detrazione fiscale, un miglioramento di almeno n° 2 classi energetiche.
Info extra
Molte persone si chiedono se ci siano vincoli inerenti la 1° o 2° casa, ebbene con la conversione in Legge del Decreto Rilancio questo vincolo è scomparso e pertanto ogni persona fisica può richiedere la detrazione legata all’ecobonus per un massimo di n° 2 volte indifferentemente se sia la 1° o 2° casa.
Inoltre, nell’agevolazione prevista, le unità immobiliari aventi le seguenti categorie catastali vengono escluse:
A/1: Abitazione di tipo signorile;
A/8: Abitazione in villa;
A/9: Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Conclusioni
Per concludere, come avete già letto e ascoltato più volte nel corso di questi giorni notizie legate all’ecobonus 110%, consigliamo, prima di addentrarvi in una giungla burocratica in cui non avete abbastanza esperienze o conoscenze in materia, di dare mandato allo studio IntegraHub, che seguirà passo dopo passo tutti i vari step dell’iter procedurale e che vi condurrà all’ottenimento delle detrazioni fiscali previste.
Per altri dubbi o chiarimenti in merito inserisci i tuoi dati a fondo pagina e Contattaci, ti risponderemo appena possibile, nel frattempo ti lasciamo il link del “Decreto Rilancio” sperando possa esserti utile.
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A cura di Benito di Caprio – IntegraHub.it